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Il giorno
18/02/2010 in Capoliveri, presso la sala consiliare del comune di Capoliveri,
si costituisce l’associazione motociclistica denominata
”VESPA
CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA”, regolata dal seguente Statuto:
ART. 1
Sede – durata
L’associazione motociclistica ”VESPA
CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” ha sede in Capoliveri”.
L’Assemblea dei Soci, con propria delibera, ha facoltà di
istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché
aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al
conseguimento dei suoi scopi sociali. L’associazione ”VESPA CLUB
CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” ha decorrenza dalla data di stipula ed
avrà durata illimitata.
ART. 2
Natura e caratteristiche
L’associazione ”VESPA CLUB
CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” è un ente non commerciale, non
persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha
carattere assolutamente apartitico. All’associazione ”VESPA CLUB
CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” è vietato distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione
stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno
reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal
presente statuto.
ART. 3
Scopi
Le attività strumentali e connesse
attuate per il raggiungimento dello scopo principale sono:
· Organizzazione
e/o partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche di
veicoli equiparati.
·
Tutela degli
interessi degli utenti motociclistici.
· Promozione
ed organizzazione di attività per la sicurezza, educazione e
circolazione stradale.
· Qualsiasi
altra attività correlata agli scopi principali perseguiti,
esercitati in via strumentale mai prevalente.
ART. 4 Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione
”VESPA CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” è formato dai proventi
delle tasse di iscrizione e delle quote associative annuali, e
da eventuali contributi straordinari versati dai Soci o da
terzi. L’associazione ”VESPA CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” potrà
compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare
che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente.
ART. 5 Soci
I
Soci
si distinguono in:
·
SOCI fondatori
·
SOCI ORdinari
·
SOCI Onorari
·
SOCI Minorenni
·
Sono
SOCI
FONDATORI
Luca Bartolini e Michele Cirianni.
·
Sono
considerati
SOCI
ORDINARI
tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella
misura fissata dall’Assemblea dei Soci. Ogni Socio, purché
maggiorenne, nell’ambito assembleare ha diritto ad un voto.
L’adesione, la quota ed il contributo associativo sono
intrasmissibili e non rivalutabili.
· Sono
considerati
SOCI
ONORARI
coloro che il consiglio direttivo istituirà come tali per meriti
o per motivi inerenti allo scopo. La nomina a socio onorario
deve essere ratificata dall'assemblea.
· Sono
considerati
SOCI
MINORENNI
coloro che non hanno raggiunto la maggiore età (18 anni), l'età
minima per associarsi non deve essere inferiore ad anni 14
compiuti ed il richiedente minorenne deve essere in possesso dei
requisiti necessari allo scopo. Sono richiesti al minorenne
documenti attestanti lo scopo ed il permesso firmato da un
genitore o tutore che svincoli la responsabilità sul minore
stesso.
Il socio minorenne ha gli stessi
diritti del socio ordinario può intervenire con proprio giudizio
alle assemblee e partecipare alle attività sociali ad esclusione
del diritto di voto in assemblea.
I diritti
dei Soci
·
Frequentare la sede
sociale e tutti i locali dell’associazione.
·
Partecipare a tutte
le manifestazioni organizzate dall’associazione.
· Fregiarsi
del distintivo associativo, ricevere la tessera (unico e solo
documento comprovante la qualità di associato), ricevere una
copia del presente statuto.
·
Presentare
proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo.
· Votare,
se maggiorenne, per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione.
· Intervenire,
discutere, presentare proposte in assemblea e, se maggiorenne,
votare all’assemblea dell’associazione anche per l’approvazione
e le modifiche dello statuto e dei regolamenti.
·
Proporre
candidature e, se maggiorenne, essere eletto per qualsiasi
carica sociale.
Gli obblighi dei Soci
·
Versare la quota
associativa annuale entro la scadenza prefissata.
·
Non perseguire fini
di lucro, in conformità agli scopi dell’associazione.
·
Osservare il
presente statuto e tutti i regolamenti,le delibere
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
·
I Soci si impegnano
a non compiere atti contrari agli scopi associativi, e/o,
comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell’
associazione.
La qualità di Socio si perde per:
1) Dimissioni
presentate per iscritto ed accettate dal Consiglio Direttivo.
2) Radiazione
a causa di azioni ritenute disonorevoli o, comunque,
incompatibili rispetto ai principi statutari dell’associazione.
3) Uso
improprio di loghi e distintivi del club a scopo di lucro o a
danno dell'associazione. Le maglie distintive, gli adesivi e
tutto l'abbigliamento recante i loghi e marchi del Vespa Club
Capoliveri dovrà essere approvato dal consiglio e non può essere
personalizzato dal socio in nessun caso.
4))
Mancato rinnovo
annuale dell’associazione e relativo versamento della quota
associativa.
5)
Per volere dei soci
fondatori con fondato motivo.
In nessun caso si ha diritto al
rimborso dei pagamenti effettuati per associarsi.
ART. 6
Provvedimenti disciplinari
Nei confronti dei Soci che si rendano
responsabili di violazioni e/o inadempienze, possono essere
adottati i seguenti provvedimenti in base alla gravità delle
violazioni contestate:
1)
Denuncia alle autorità competenti.
2)
Richiamo o ammonizione verbale o scritta.
3)
Ammenda nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
4)
Sospensione temporanea.
5)
Radiazione a vita.
Tutti i
provvedimenti sopra elencati sono adottati dal Consiglio
Direttivo e portati a conoscenza all'assemblea soci al momento
della prima riunione dopo la messa in atto del provvedimento.
Ogni provvedimento deve essere preceduto dalla contestazione
verbale da parte del Presidente o per iscritto al socio
contestato. Il socio responsabile di violazioni può
chiedere audizione al Consiglio Direttivo per chiarire o fare
ammenda delle contestazioni.
ART. 7 Organi
L'Assemblea:
E' l’organo sovrano dell’associazione.
Elegge liberamente, sul principio del voto singolo di ogni
Socio, il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo e
l’eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto
da due membri effettivi e due supplenti (questi ultimi
subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo),
scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di
curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione
amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di
approvazione del bilancio. L’incarico di revisore dei conti è
incompatibile con la carica di consigliere. Per la loro durata
in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme
dettate dal presente statuto per i membri del Consiglio
Direttivo. I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento
amministrativo dell’associazione, verificano l’osservanza della
legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la
tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti,
partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di
voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci e
delle scritture contabili, danno parere sui bilanci. A tale
scopo il Collegio si riunisce almeno due volte l’anno.
Stabilisce gli indirizzi e le direttive generali
dell’associazione.
Approva gli eventuali Regolamenti che disciplinino lo
svolgimento dell’attività dell’associazione.
Con delibera da assumere entro il quarto mese dalla chiusura
dell’esercizio che ha durata dal 1 Gennaio a tutto il 31
Dicembre, approva annualmente il bilancio consuntivo e
preventivo.
Delibera sull’attività sportiva ed assistenziale.
Determina l’ammontare della quota associativa annuale che ogni
Socio deve corrispondere.
Quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.
L’Assemblea
è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta
all’anno.
L’Assemblea
è convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento il
Presidente lo ritenga necessario.
L’Assemblea Straordinaria
delibera in merito a:
Le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto.
Ogni Socio,
purché maggiorenne, ha diritto ad un solo voto. E’ possibile
delegare ad un altro Socio il proprio voto, si verrà considerati
come presenti all’Assemblea. L’avviso di convocazione deve
essere inviato con lettera semplice oppure via e-mail ad ogni
singolo Socio oppure pubblicato sulla bacheca del sito internet
ufficiale del Club almeno quindici giorni prima della riunione e
deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell’ora
della riunione e degli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione dovrà altresì essere affisso nei locali
della sede sociale per un periodo di almeno quindici giorni
precedenti la data della riunione. In prima convocazione
l’assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di
un numero di Soci che rappresenti almeno la metà più uno dei
voti attribuiti a tutti gli aventi diritto, e delibererà
validamente a maggioranza semplice dei votanti presenti. In
seconda convocazione l’Assemblea si ritiene validamente
costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, e
delibererà a maggioranza semplice dei votanti presenti. Hanno
diritto di voto i Soci regolarmente tesserati nell’anno solare
precedente a quello in cui ha luogo l’Assemblea. Lo scioglimento
dell’associazione ”VESPA CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” e la
devoluzione dell’intero patrimonio, detratto da eventuali spese,
saranno validamente deliberati sia in prima che in seconda
convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei
votanti presenti all’Assemblea. Il Presidente determina le
modalità di votazione.
Il Consiglio Direttivo:
E'
l’organo direttivo dell’associazione. I membri del Consiglio
Direttivo vengono eletti dal Presidente con il consenso
dell'assemblea dei soci, durano in carica un anno e possono
essere riconfermati. Al momento dell’elezione devono essere Soci
da almeno un anno. Tutte le cariche sono prestate gratuitamente.
Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 5 membri (il numero
viene deciso dall’assemblea) che si saranno candidati ed avranno
raccolto il maggior numero di voti: viene nominato Presidente
chi raccoglie il maggior numero di voti dall’Assemblea e rimane
in carica per 5 anni, in caso di numero uguale di voti spetterà
al nuovo Consiglio Direttivo nominare il Presidente. Il
Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno il Vice Presidente ed
il Segretario. In caso di dimissioni o decesso di un
consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua
sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea
Ordinaria. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo si
riunisce tutte le volte che almeno due dei suoi membri ne
facciano richiesta. Per la validità delle deliberazioni occorre
la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza
dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal consigliere più
anziano di età dei presenti. Dalle riunioni del Consiglio verrà
redatto apposito verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’associazione, senza limitazioni. Qualora un membro del
Consiglio Direttivo rimanga assente dalle riunioni per tre volte
consecutive senza giustificato motivo sarà considerato
dimissionario. Qualora venga a mancare un numero di Consiglieri
superiore alla metà, l’intero Consiglio decade, ed entro 60
giorni il Presidente convocherà l’Assemblea per procedere a
nuove elezioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente:
1)
Rappresenta ad ogni effetto l’associazione, anche in giudizio.
2) Convoca
e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo facendone
eseguire le delibere.
3) Relaziona
l’Assemblea sull’andamento dell’associazione ed è dotato di
tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali.
4) Provvede
all’esecuzione delle delibere assembleari e realizza i programmi
delle attività approvate dall’Assemblea.
5)
Riceve le domande di ammissione di ogni nuovo Socio.
6) Detiene,
con il Vicepresidente e il Segretario, il fondo cassa e ne può
disporre senza l’approvazione del Consiglio Direttivo, al
quale relazionerà nella prima riunione dello stesso.
Il VicePresidente:
1)
Sostituisce il Presidente nel
caso sia momentaneamente impossibilitato ad adempiere ai suoi
compiti.
2)
Il solo intervento del Vice
Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del
Presidente.
Il Segretario:
1)
Il Segretario è nominato dal
Presidente come persona di massima fiducia dello stesso.
2)
Il Segretario dà esecuzioni
alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo,
redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e
come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e
s’incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle
riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del
Consiglio Direttivo.
ART. 8
Conservazione dello statuto
Lo statuto del ”VESPA CLUB
CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” viene conservato dal Presidente, dal
Vice Presidente e dal Segretario.
ART. 9 Scioglimento
dell’associazione
L’associazione ”VESPA CLUB
CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” si estingue quando gli scopi sono stati
raggiunti o sono diventati impossibili da conseguire. Il
raggiungimento degli scopi o la loro impossibilità dovranno
essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio
Direttivo. L’Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di
3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione dell’Associazione e
la nomina dei Liquidatori che sostituiscono il Consiglio
Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle
procedure di estinzione dell’associazione. I Liquidatori sono
tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea. E’ fatto in ogni
caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il
patrimonio residuo dell’associazione ”VESPA CLUB CAPOLIVERI
ISOLA D’ELBA”. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione,
dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad
altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3,
comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 622, salvo diversa
destinazione imposta per legge.
ART. 10 Modifiche
allo Statuto
Lo statuto può essere modificato
solo dall’Assemblea straordinaria dei Soci, da adottarsi a
maggioranza semplice dei comparenti presenti, costituita in
prima convocazione con la presenza di 3/4 dei Soci e in seconda
convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. Il
progetto di modifica deve rimanere depositato presso la sede
sociale a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni
prima della data di riunione dell’Assemblea e deve comunque
essere inviato in copia unitamente alla convocazione
assembleare. Hanno diritto di voto i Soci regolarmente tesserati
nell’anno solare precedente a quello in cui ha luogo
l’Assemblea.
ART. 11
Controversie
Tutte le eventuali controversie
sociali tra i Soci e tra questi e l’associazione ”VESPA CLUB
CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” o i suoi organi, saranno sottoposte,
in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni
altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale
composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali
da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai
due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente
del Tribunale di LIVORNO. Gli arbitri giudicheranno ex bono et
aequo, senza formalità di procedura e con giudizio
inappellabile, entro novanta giorni.
ART. 12 Norme
transitorie
Per disciplinare ciò che non si sia
previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle
vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice
Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed
integrazioni. |
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